Contratto Noleggio di Macchinari

by Avv. Nicola Ferrante
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Consulenza per la redazione di contratti di noleggio

Tutte le riflessioni e le analisi svolte in riferimento al contratto di noleggio, al suo contenuto e alle patologie tipiche di questa fattispecie, sono riferibili a qualsiasi tipologia di noleggio ( o locazione di beni mobili che dir si voglia).

Il mercato di macchinari e attrezzature per l’edilizia e le manutenzioni in generale, rientra senz’altro nel novero dei mercati che più di altri utilizzano il contratto di noleggio.

Questo perché l’esigenza di avere in proprietà i macchinari necessari all’attività imprenditoriale è stato superata dai vantaggi tipici del noleggio, riassumibili nella:

- gestione efficiente del parco macchinari, tramite un’ottimizzazione del costo degli stessi;

- flessibilità circa la tipologia del macchinario da adoperare in relazione al lavoro da effettuare;

Solitamente, i “macchinari e attrezzature per l’edilizia” che più spesso sono oggetto di un contratto di noleggio sono:

- macchinari a movimento terra;

- macchinari per il sollevamento (piattaforme, carrelli elevatori e sollevatori);

- attrezzature per l’edilizia in generale (ponteggi e gru);

- macchinari specialistici (generatori, compressori, elementi refrigeranti, strutture prefabbricate, bagni chimici ed altre attrezzature per l’edilizia).

Nell’insieme dei contratti di noleggio di macchinari e attrezzature per l’edilizia, va compiuta una distinzione a seconda che il noleggio sia “a caldo” oppure “a freddo”; cioè che contempli oltre all’utilizzo del bene così come esso si presenta, anche la fornitura di manodopera necessaria affinché il bene possa essere utilizzato dal cliente imprenditore, oppure no.

La necessità di un noleggio a caldo, comprensivo come si è visto dell’operato di uno o più manovratori, può essere dettata da più ragioni: anzitutto il personale del cliente noleggiante potrebbe non essere in grado di manovrare il macchinario o l’attrezzatura in sicurezza, oppure il noleggiante potrebbe non avere a disposizione abbastanza manovalanza per il lavoro che si sta affrontando. Tuttavia, finché l’attività di questo personale mantiene la sua caratteristica di accessorietà rispetto al godimento del bene oggetto  del contratto di noleggio, la qualificazione giuridica del contratto non muterà. In altre parole un “tipico” contratto di noleggio rimarrà tale, anche se l’imprenditore noleggiante fornirà manodopera specializzata all’utilizzo del bene, purché questo affiancamento sia strettamente necessario al godimento del bene in oggetto.

Quello che invece cambia, all’interno della fattispecie del contratto di noleggio a caldo, è la responsabilità per danni a terzi o per danni al macchinario. Infatti, al fine di determinare la responsabilità in caso di danni, sarà importante stabilire sotto quali direttive il manovratore operava: se sotto quelle del noleggiatore o sotto quelle del noleggiante. Va da sé che l’indagine di questi aspetti risulterà fondamentale nella definizione della responsabilità.

Del resto, la sicurezza del lavoratore e la responsabilità derivante in caso di lesioni a persone o danno a macchinari, è  una delle ragioni  che hanno portato allo sviluppo del contratto di noleggio. Ben presto le imprese hanno compreso la convenienza dell’utilizzo dello strumento del noleggio, in luogo della formazione di un proprio parco macchine a norma. L’adeguamento normativo avrebbe di fatto comportato una trasformazione, molto onerosa, oppure una creazione ex novo di macchinari ad hoc che rispondessero a tutti i criteri legali del caso.

Ultimo aspetto da menzionare trattando di noleggio di macchinari per l’edilizia è il controllo che l’imprenditore-noleggiatore può svolgere sul proprio bene dato in noleggio.

Esistono svariati dispositivi di controllo applicabili ai macchinari  di una certa complessità e di sostanziale valore, si va dalla categoria dei sistemi “conta ore” e “acceso-spento”, ai sistemi satellitari di localizzazione, utilizzati come sistemi antifurto per automezzi e macchinari. Inoltre,  recentemente sono stati aggiunti veri e propri sistemi di monitoraggio a distanza delle funzionalità. Questi sistemi di ultima generazione permettono non solo il monitoraggio a distanza, inteso quest’ultimo come possibilità di vedere cosa sta facendo il macchinario, ma soprattutto (ed anzi forse ancora più importante) di agire da remoto inviando ordini.

I vantaggi che derivano all’imprenditore che noleggia un bene mobile fornito di tali sistemi sono svariati, sicuramente esso potrà verificare il corretto uso del bene da parte del noleggiante, potrà usufruire inoltre di un servizio di assistenza più accurato e non ultimo, otterrà un effetto deterrente nei confronti dei malintenzionati che vogliano appropriarsi del bene. 

In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di noleggio, sul contenuto del contratto di noleggio, sulle problematiche del contratto, sul noleggio di macchinari, noleggio di automobili e sui vantaggi del contratto di noleggio

avv. Nicola Ferrante

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