Contratto di Noleggio

by Avv. Nicola Ferrante
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Consulenza per la redazione di contratti di noleggio

Il contratto di noleggio  identifica una situazione in cui un soggetto, a fronte dell’utilizzo di un bene mobile, di proprietà di un’altra parte, si impegna al pagamento di una somma di denaro detta pigione o canone.

Tuttavia la situazione descritta, seppur molto comune nella quotidianità e diffusissima nella prassi commerciale, non è contemplata dal Codice Civile come “noleggio”;  tale termine nel senso sopra chiarito è difatti un termine atecnico poiché il noleggio, così come comunemente lo intendiamo, è disciplinato in realtà dalle norme sulla locazione contenute nell’art 1571 e ss. del Codice Civile.

Applicando tale disciplina infatti si avrà che il contratto di noleggio è il contratto con il quale una parte (noleggiatore) si obbliga a far godere ad un altro (noleggiante)  una cosa mobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.

Si può pertanto affermare in prima battuta che il contratto di noleggio sia, in effetti, una locazione di beni mobili e che di tale fattispecie ne assorba tutti i tratti essenziali.

In primo luogo il contratto di noleggio è un contratto consensuale, ciò significa che si considererà concluso all’atto dell’accordo, in altre parole quando il  proponente riceverà l’accettazione della controparte.

In secondo luogo, il contratto di noleggio è un contratto a forma libera – la forma scritta seppur caldamente consigliata, non è in sé condizione essenziale per la validità del contratto- pertanto il noleggio, sarà valido anche se concluso a distanza tramite fax o posta elettronica certificata (PEC) ed altrettanto valido sarà il contratto concluso telefonicamente, purché in tutti e tre i casi sia esplicita la volontà delle parti.

In ultimo, il contratto di noleggio è un contratto che prevede sempre una determinazione di durata del noleggio stesso. Il termine deve essere sempre stabilito tra le parti e qualora questo non vi sia, verrà desunto dall’unità di tempo convenuto per il corrispettivo (art 1574 cc.). Esemplificando si avrà che se il canone è mensile, allora anche la durata del contratto di noleggio si intenderà mensile.

Sempre dalla disciplina sulla locazione di beni mobili, vengono tratte poi le obbligazioni in capo alle parti del contratto di noleggio.

Si avrà così che il noleggiatore, ai sensi dell’art 1575 cc. dovrà:

- Consegnare al noleggiante il bene, oggetto del contratto di noleggio, in buono stato di manutenzione;

- Mantenere, anche successivamente, in buono stato il bene noleggiato affinché possa servire all’uso convenuto;

- Garantire un pacifico godimento all’uso del bene, indicato all’interno del contratto di noleggio;  in particolare garantendolo da eventuali pretese che terzi potrebbero vantare sul medesimo bene.

Il noleggiante, ai sensi dell’art 1587 cc. dovrà:

- Prendere in consegna la cosa ed osservare diligenza nel servirsene per l’uso desumibile dal contratto di noleggio stesso;

- Restituire al termine del contratto il bene al noleggiatore, nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto all’utilizzo dello stesso oggetto;

- Pagare il canone nei termini convenuti.

Ad una prima lettura risulta innanzitutto che la consegna del bene, prima obbligazione in capo al noleggiatore, riveste un’importanza fondamentale. Senza tale consegna il noleggiante non può godere del bene e pertanto avrà diritto a domandare la risoluzione del contratto di noleggio per responsabilità da inadempimento contrattuale.

Il contratto di noleggio richiede poi che il bene, oltre ad essere consegnato, sia in una condizione che non ne diminuisca l’idoneità all’uso, prevedendo anche in questo caso il diritto del noleggiante ad un esatto adempimento contrattuale o in alternativa alla risoluzione del contratto qualora i vizi della cosa non fossero conosciuti né facilmente conoscibili.

E’ fatta comunque salva per le parti la possibilità di concludere un accordo che prevede anche la locazione di beni che non possiedono tutte le funzioni, purché queste defezioni siano ben specificate all’interno del contratto di noleggio e sempre che queste non siano essenziali per l’uso pattuito.

Sempre al noleggiatore spetterà poi l’obbligo di mantenere il bene in buono stato, eseguendo tutte le riparazioni necessarie, salvo quelle che potremmo definire di ordinaria manutenzione le quali sono a carico del noleggiante. A tal fine sarà utile prevedere, all’interno delle clausole generali del contratto di noleggio, un elenco il più possibile esaustivo riguardante i casi più comuni di manutenzione ordinaria, ad esempio,  sulla base dell’entità della spesa.

Dal canto suo il noleggiante, dovrà prendere in consegna il bene, conservarlo e custodirlo con diligenza avendo attenzione ad utilizzarlo per il solo uso pattuito o per quello altrimenti desumibile dalla natura dello stesso bene, pagare il canone pattuito entro i termini stabiliti e riconsegnare il bene noleggiato nello stesso stato in cui l’ha ricevuto, con ovvia esclusione del normale deterioramento o consumo risultante dall’uso.

Dei tre obblighi in capo al noleggiante, particolare attenzione va mostrata nei confronti dell’uso pattuito dell’oggetto e della somma periodica da versare al noleggiatore.

Per quanto riguarda l’uso che il noleggiatore può fare del bene è utile, come per le riparazioni di ordinaria manutenzione, inserire tra le clausole contrattuali un elenco degli utilizzi permessi e di quelli vietati o, in mancanza, una previsione generica di divieto di uso difforme.

Per quanto attiene al versamento della somma di denaro pattuita per il nolo bisogna ricordare che, laddove non sia diversamente pattuito, essa sarà pagata al domicilio del noleggiatore e che in caso di ritardo nell’adempimento del pagamento del corrispettivo è diritto del noleggiatore richiedere che la somma venga versata aggravata degli interessi moratori.

Il versamento della pigione nei termini stabiliti è il primo obbligo gravante sul noleggiante, a dimostrazione di questo vi è il fatto che per nessuna ragione esso potrà sospendere con una decisione unilaterale la corresponsione del canone previsto dal contratto di noleggio; in caso contrario sarà ritenuto responsabile per l’inadempimento contrattuale ed il contratto di noleggio potrà essere risolto per morosità.

Il contratto di noleggio cessa per lo spirare del tempo fissato convenzionalmente, salvo che non vi sia rinnovazione tacita se, scaduto il termine, il noleggiante rimane ed è lasciato nella detenzione del bene noleggiato purché dalle circostanze emerga la volontà inequivoca di mantenere in vita il rapporto.

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avv. Nicola Ferrante

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