Consulenza per la redazione di contratti di noleggio
La fattispecie tipica del contratto di noleggio è quella in cui un soggetto è obbligato alla consegna di un bene mobile nei confronti di un altro soggetto, che deve pagare una somma periodica, utilizzare il bene come concordato ed infine, restituire il bene al noleggiatore al termine del contratto.
Quando questo schema tipico non si svolge nei suddetti termini, si verificano le cosiddette patologie del contratto di noleggio.
In altre parole le parti non fanno (oppure fanno, si pensi al divieto di utilizzo difforme), ciò che sarebbero invece obbligati a svolgere secondo quanto prescritto dal contratto, e divengono perciò inadempienti.
Tramite un parallelismo con le obbligazioni in capo alle parti che stipulano un contratto di noleggio, possiamo affermare che i comportamenti inadempienti si suddividono in:
- comportamenti inadempienti da parte del noleggiatore, in specie mancata consegna del bene o mancato mantenimento del bene mobile in stato di idoneo utilizzo da parte del cliente;
- comportamenti inadempienti del cliente noleggiante, ovverossia mancata presa in consegna del bene mobile, mancata detenzione ed utilizzo diligente secondo quanto convenuto ed infine, insolvenza per quanto attiene al pagamento del corrispettivo pattuito.
La stipulazione del contratto di noleggio farà sorgere in capo al noleggiatore l’obbligo della consegna del bene mobile (senza tale consegna, il cliente è impossibilitato al godimento del bene), la consegna avverrà secondo le modalità stabilite da contratto di noleggio, ovvero immediatamente se nulla è previsto in merito. Se questo non avviene, il cliente sarà inadempiente.
Ulteriore patologia del contratto di noleggio scaturirà nel caso in cui l’imprenditore, in corso di rapporto, venga meno all’obbligo di mantenimento del bene in stato idoneo all’utilizzo. La regola generale stabilisce che le riparazioni ordinarie siano a carico del cliente mentre quelle straordinarie spettino al noleggiatore. Il principio è comunque liberamente derogabile dalle parti e quindi in contratto sarà possibile prevedere una manutenzione del bene più o meno ampia per il noleggiatore.
Più articolate sono le inadempienze da parte del noleggiante, la prima delle quali relative alla detenzione del bene preso in consegna.
Dal momento della consegna del bene al noleggiante, questo diviene responsabile dell’eventuale danneggiamento o perimento dell’oggetto, a meno che non possa dimostrare che il danneggiamento sia avvenuto per causa a lui non imputabile. Esclusione di responsabilità questa, che tuttavia prevede che il noleggiante sia responsabile in via indiretta anche della perdita e del deterioramento cagionato da persone che egli ha ammesso (seppur in via temporanea) all’utilizzo del bene mobile.
A ben guardare, esiste pertanto una presunzione di colpa in capo al noleggiante, che per liberarsi potrà esclusivamente provare che il danneggiamento dell’oggetto è dovuto a caso fortuito o forza maggiore. Va comunque precisato che nella pratica quotidiana, essendo questi due elementi di difficile prova, se nel corso del rapporto il bene noleggiato venisse distrutto o seriamente danneggiato, ne verrebbe chiamato a rispondere il noleggiante (salvo le clausole di esclusione pocanzi menzionate).
Altra questione è poi la mancata restituzione del bene oggetto del contratto di noleggio: parallelo all’obbligo di presa in consegna del bene e di “mantenimento” dello stesso, vi è anche l’obbligo di restituzione del medesimo oggetto al termine del contratto.
Ai sensi dell’art 1590 cc. il bene deve essere restituito nel medesimo stato in cui lo si è ricevuto - condizione che se non diversamente stabilito si presume essere di integrità- salvo il deterioramento dovuto all’uso. Tale obbligo nasce allo scadere del contratto e l’ultimo comma dell’articolo sopra menzionato stabilisce anche che tale riconsegna deve avvenire nel luogo dove è avvenuta la consegna iniziale, anche se tale condizione è facilmente derogabile dalle parti tramite l’inserimento di apposite clausole all’interno del contratto di noleggio.
In caso di ritardata consegna il noleggiante sarà tenuto a pagare il corrispettivo fino all’effettiva riconsegna del bene ed inoltre a risarcire il danno al noleggiatore, danno costituito dal pregiudizio dipendente dal fatto di non aver potuto dare in locazione la stessa cosa, dal non aver potuto utilizzare direttamente il bene o da situazioni analoghe.
Altra inadempienza configurabile a carico del noleggiante è il mancato pagamento del corrispettivo. L’obbligo come si è visto è stabilito dall’art 1587 del Codice Civile, che prevede che il cliente sia tenuto al pagamento della somma secondo i termini convenuti. Tale pagamento può avvenire alla scadenza pattuita mensilmente (canone o pigione), al termine del contratto di noleggio o più raramente in forma anticipata alla consegna del bene.
Agli eventuali ritardi il noleggiatore potrà far fronte applicando gli interessi di mora alle somme scadute, senza che al noleggiante venga notificato alcunché; la costituzione in mora del debitore non è in questo caso necessaria, sarà tuttavia opportuno inserire all’interno del contratto di noleggio una clausola ad hoc in cui si determina il tasso di interesse legale applicabile in caso di ritardo nel pagamento.
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avv. Nicola Ferrante
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