Vantaggi del Noleggio

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Consulenza per la redazione di contratti di noleggio

Il principale vantaggio del noleggio è quello di permettere un maggior utilizzo del macchinario e quindi un minor costo orario dello stesso. Il risparmio ottenuto può essere importante specialmente per tutti i macchinari che l'impresa non utilizza con continuità e che, se di proprietà, resterebbero fermi per molto tempo.

I principali vantaggi del noleggio sono:

- diminuzione delle spese relative al parco macchine non utilizzato, permettendo di utilizzare la macchina solo per il tempo e per l'uso necessario;

- eliminare i costi dovuti all'utilizzo di una macchina di dimensione non adeguate, dato che noleggio assicura un macchinario adeguato per ogni tipo di lavoro;

- eliminare i costi dovuti alle rotture del macchinario ridurre tempi di fermo tramite la riparazione o la sostituzione del mezzo da parte della società di noleggio;

- diminuzione dei costi di manutenzione che sono a carico del noleggiatore;

- eliminazione del problema di possedere macchine obsolete che riducono i tempi di lavoro e aumento dei costi, dato che le macchine a noleggio sono solitamente più aggiornate;

- con il noleggio si riducono i costi relativi alla sicurezza, ai rischi, e alle autorizzazioni amministrative legate all'uso e alla manutenzione del macchinario;

- eliminazione dei costi relativi alla rivendita di macchinario  o alla loro rottamazione;

- tramite il noleggio è possibile conoscere con precisione il costo del macchinario;

- diminuzione dei costi per la gestione del magazzino;

- le imprese che ricorrono noleggio hanno migliori indici finanziari di bilancio e ricorrono al credito bancario con facilità.

Inoltre, l'attività di noleggio è uno strumento per aumentare le vendite dei macchinari. Infatti tale attività crea un buon usato, cioè delle macchine che dopo alcuni anni di utilizzo restano in buone condizioni di manutenzione. Queste macchine potranno essere vendute con un duplice risultato positivo: il noleggiatore continua a mantenere un parco macchine di ultima generazione, mentre l'acquirente avrà disposizione una macchina comunque efficiente ad un basso costo d'acquisto. 

I principali segmenti di mercato per i noleggiatori sono:

 - costruzioni edili civili industriali;

- costruzione opere pubbliche stradali;

- industria;

- agricoltura giardinaggio;

- trasporti logistica;

- enti governativi;

- manifestazioni.

Per ognuna di queste aree di interesse si possono avere sottoinsieme di notevole importanza come le ristrutturazioni, il recupero e la demolizione per l'edilizia. Si pensi ancora alle molteplici  attività che riguardano  il settore industriale.

E' inoltre  in crescita il mercato del noleggio delle piccole attrezzature di tipo professionale, cioè beni che si collocano in una fascia di prezzo da 1.000 a  5.000 euro. In questo mercato troviamo prodotti per la demolizione controllata, il taglio, i gruppi elettrogeni o ad aria compressa, gli elettro utensili ecc..

In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di noleggio, sul contenuto del contratto di noleggio, sulle problematiche del contratto, sul noleggio di macchinari, noleggio di automobili e sui vantaggi del contratto di noleggio

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Contratto Noleggio di Auto

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Il contratto di noleggio di auto, autovetture o veicoli a motore in genere, segue tutte le caratteristiche generali e contrattuali già spiegate negli articoli di questa sezione. Tuttavia, a causa dell’oggetto del contratto, cioè un’autovettura, il suo contenuto deve necessariamente prevedere determinate caratteristiche.

In primo luogo dovrà essere individuata nel dettaglio l’autovettura, indicando nel contratto, targa, modello, marca, colore, dotazioni, presenza contratto di assicurazione ecc….. Dovrà essere dato atto che l’automobile da noleggiare è in buono stato di manutenzione e idonea all’uso convenuto, uso che dovrà essere specificato nel contratto.

In particolare, riguardo la polizza assicurativa, il relativo contratto dovrà essere riportato nelle sue clausole essenziali, con indicazione della copertura garantita e del relativo massimale. In caso di sinistro il noleggiante (cioè chi prende la macchina a noleggiò) dovrà denunciare tempestivamente il fatto all’autorità giudiziaria e al locatore.

Riguardo al pericolo di furto dell’automezzo, solitamente i contratti prevedono già una copertura assicurativa, o obbligano il noleggiante a provvedere per suo conto alla stipulazione del relativo contratto. Anche in caso di furto, il noleggiate sarà tenuto a denunciare tempestivamente il fatto  all’autorità giudiziaria e al locatore.

Il noleggiante dovrà inoltre garantire il pagamento di tutte le multe e contravvenzioni comminate per l’uso dell’autovettura a noleggio.

Solitamente, il noleggiante si impegna a non far guidare l’autoveicolo a persone diverse, o persone che non abbiano i requisiti per guidare un’automobile. Inoltre è vietato al noleggiate  utilizzare il veicolo per la locazione, per il trasporto di persone a pagamento, per partecipare a gare, fuoristrada o in percorsi accidentati o pericolosi ecc…….

Le spese di ordinaria manutenzione della macchina sono a carico del noleggiante, ma il locatore dovrà provvedere per le riparazioni dovute a guasti all’autoveicolo.

Inoltre, in tali contratti è sempre presente una clausola che esonera il locatore dalla responsabilità per danni a cose o persone derivanti da guasti o difetto di funzionamento dell’autoveicolo o incidenti stradali.

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Le problematiche del Contratto di Noleggio

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La fattispecie tipica del contratto di noleggio è quella in cui un soggetto è obbligato alla consegna di un bene mobile nei confronti di un altro soggetto, che deve pagare una somma periodica, utilizzare il bene come concordato ed infine, restituire il bene al noleggiatore al termine del contratto.

Quando questo schema tipico non si svolge nei suddetti termini, si verificano le cosiddette patologie del contratto di noleggio.

In altre parole le parti non fanno (oppure fanno, si pensi al divieto di utilizzo difforme), ciò che sarebbero invece obbligati a svolgere secondo quanto prescritto dal contratto, e divengono perciò inadempienti.

Tramite un parallelismo con le obbligazioni in capo alle parti che stipulano un contratto di noleggio, possiamo affermare che i comportamenti inadempienti si suddividono in:

- comportamenti inadempienti da parte del noleggiatore, in specie mancata consegna del bene o mancato mantenimento del bene mobile in stato di idoneo utilizzo da parte del cliente;

- comportamenti inadempienti del cliente noleggiante, ovverossia mancata presa in consegna del bene mobile, mancata detenzione ed utilizzo diligente secondo quanto convenuto ed infine, insolvenza per quanto attiene al pagamento del corrispettivo pattuito.

La stipulazione del contratto di noleggio farà sorgere in capo al noleggiatore l’obbligo della consegna del bene mobile (senza tale consegna, il cliente è impossibilitato al godimento del bene), la consegna avverrà secondo le modalità stabilite da contratto di noleggio, ovvero immediatamente se nulla è previsto in merito. Se questo non avviene, il cliente sarà inadempiente.

Ulteriore patologia del contratto di noleggio scaturirà nel caso in cui l’imprenditore, in corso di rapporto, venga meno all’obbligo di mantenimento del bene  in stato idoneo all’utilizzo. La regola generale stabilisce che le riparazioni ordinarie siano a carico del cliente mentre quelle straordinarie spettino al noleggiatore. Il principio è comunque liberamente derogabile dalle parti e quindi in contratto sarà possibile prevedere una manutenzione del bene più o meno ampia per il noleggiatore.

Più articolate sono le inadempienze da parte del noleggiante, la prima delle quali relative alla detenzione del bene preso in consegna.

Dal momento della consegna del bene al noleggiante, questo diviene responsabile dell’eventuale danneggiamento o perimento dell’oggetto, a meno che non possa dimostrare che il danneggiamento sia avvenuto per causa a lui non imputabile.  Esclusione di responsabilità questa, che tuttavia prevede che il noleggiante sia responsabile in via indiretta anche della perdita e del deterioramento cagionato da persone che egli ha ammesso (seppur in via temporanea) all’utilizzo del bene mobile.

A ben guardare, esiste pertanto una presunzione di colpa in capo al noleggiante, che per liberarsi potrà esclusivamente provare che il danneggiamento dell’oggetto è dovuto a caso fortuito o forza maggiore. Va comunque precisato che nella pratica quotidiana, essendo questi due elementi di difficile prova, se nel corso del rapporto il bene noleggiato venisse distrutto o seriamente danneggiato, ne verrebbe chiamato a rispondere il  noleggiante (salvo le clausole di esclusione pocanzi menzionate).

Altra questione è poi la mancata restituzione del bene oggetto del contratto di noleggio: parallelo all’obbligo di presa in consegna del bene e di “mantenimento” dello stesso, vi è  anche l’obbligo di restituzione del medesimo oggetto al termine del contratto.

Ai sensi dell’art 1590 cc. il bene deve essere restituito nel medesimo stato in cui lo si è ricevuto - condizione che se non diversamente stabilito si presume essere di integrità- salvo il deterioramento dovuto all’uso. Tale obbligo nasce allo scadere del contratto e l’ultimo comma dell’articolo sopra menzionato stabilisce anche che tale riconsegna deve avvenire nel luogo dove è avvenuta la consegna iniziale, anche se  tale condizione è facilmente derogabile dalle  parti tramite l’inserimento di apposite clausole all’interno del contratto di noleggio.

In caso di ritardata consegna il noleggiante sarà tenuto a pagare il corrispettivo fino all’effettiva riconsegna del bene ed inoltre a risarcire il danno al noleggiatore, danno costituito dal pregiudizio dipendente dal fatto di non aver potuto dare in locazione la stessa cosa, dal non aver potuto utilizzare direttamente il bene o da situazioni analoghe.

Altra  inadempienza configurabile a carico del noleggiante è il mancato pagamento del corrispettivo. L’obbligo come si è visto è stabilito dall’art 1587 del Codice Civile, che prevede che il cliente sia tenuto al pagamento della somma secondo i termini convenuti. Tale pagamento può avvenire alla scadenza pattuita mensilmente (canone o pigione), al termine del contratto di noleggio o più raramente in forma anticipata alla consegna del bene.

Agli eventuali ritardi il noleggiatore potrà far fronte applicando gli interessi di mora alle somme scadute, senza che al noleggiante venga notificato alcunché; la costituzione in mora del debitore non è in questo caso necessaria, sarà tuttavia opportuno inserire all’interno del contratto di noleggio una clausola ad hoc in cui si determina il tasso di interesse legale applicabile  in caso di ritardo nel pagamento.

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Contratto Noleggio di Macchinari

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Tutte le riflessioni e le analisi svolte in riferimento al contratto di noleggio, al suo contenuto e alle patologie tipiche di questa fattispecie, sono riferibili a qualsiasi tipologia di noleggio ( o locazione di beni mobili che dir si voglia).

Il mercato di macchinari e attrezzature per l’edilizia e le manutenzioni in generale, rientra senz’altro nel novero dei mercati che più di altri utilizzano il contratto di noleggio.

Questo perché l’esigenza di avere in proprietà i macchinari necessari all’attività imprenditoriale è stato superata dai vantaggi tipici del noleggio, riassumibili nella:

- gestione efficiente del parco macchinari, tramite un’ottimizzazione del costo degli stessi;

- flessibilità circa la tipologia del macchinario da adoperare in relazione al lavoro da effettuare;

Solitamente, i “macchinari e attrezzature per l’edilizia” che più spesso sono oggetto di un contratto di noleggio sono:

- macchinari a movimento terra;

- macchinari per il sollevamento (piattaforme, carrelli elevatori e sollevatori);

- attrezzature per l’edilizia in generale (ponteggi e gru);

- macchinari specialistici (generatori, compressori, elementi refrigeranti, strutture prefabbricate, bagni chimici ed altre attrezzature per l’edilizia).

Nell’insieme dei contratti di noleggio di macchinari e attrezzature per l’edilizia, va compiuta una distinzione a seconda che il noleggio sia “a caldo” oppure “a freddo”; cioè che contempli oltre all’utilizzo del bene così come esso si presenta, anche la fornitura di manodopera necessaria affinché il bene possa essere utilizzato dal cliente imprenditore, oppure no.

La necessità di un noleggio a caldo, comprensivo come si è visto dell’operato di uno o più manovratori, può essere dettata da più ragioni: anzitutto il personale del cliente noleggiante potrebbe non essere in grado di manovrare il macchinario o l’attrezzatura in sicurezza, oppure il noleggiante potrebbe non avere a disposizione abbastanza manovalanza per il lavoro che si sta affrontando. Tuttavia, finché l’attività di questo personale mantiene la sua caratteristica di accessorietà rispetto al godimento del bene oggetto  del contratto di noleggio, la qualificazione giuridica del contratto non muterà. In altre parole un “tipico” contratto di noleggio rimarrà tale, anche se l’imprenditore noleggiante fornirà manodopera specializzata all’utilizzo del bene, purché questo affiancamento sia strettamente necessario al godimento del bene in oggetto.

Quello che invece cambia, all’interno della fattispecie del contratto di noleggio a caldo, è la responsabilità per danni a terzi o per danni al macchinario. Infatti, al fine di determinare la responsabilità in caso di danni, sarà importante stabilire sotto quali direttive il manovratore operava: se sotto quelle del noleggiatore o sotto quelle del noleggiante. Va da sé che l’indagine di questi aspetti risulterà fondamentale nella definizione della responsabilità.

Del resto, la sicurezza del lavoratore e la responsabilità derivante in caso di lesioni a persone o danno a macchinari, è  una delle ragioni  che hanno portato allo sviluppo del contratto di noleggio. Ben presto le imprese hanno compreso la convenienza dell’utilizzo dello strumento del noleggio, in luogo della formazione di un proprio parco macchine a norma. L’adeguamento normativo avrebbe di fatto comportato una trasformazione, molto onerosa, oppure una creazione ex novo di macchinari ad hoc che rispondessero a tutti i criteri legali del caso.

Ultimo aspetto da menzionare trattando di noleggio di macchinari per l’edilizia è il controllo che l’imprenditore-noleggiatore può svolgere sul proprio bene dato in noleggio.

Esistono svariati dispositivi di controllo applicabili ai macchinari  di una certa complessità e di sostanziale valore, si va dalla categoria dei sistemi “conta ore” e “acceso-spento”, ai sistemi satellitari di localizzazione, utilizzati come sistemi antifurto per automezzi e macchinari. Inoltre,  recentemente sono stati aggiunti veri e propri sistemi di monitoraggio a distanza delle funzionalità. Questi sistemi di ultima generazione permettono non solo il monitoraggio a distanza, inteso quest’ultimo come possibilità di vedere cosa sta facendo il macchinario, ma soprattutto (ed anzi forse ancora più importante) di agire da remoto inviando ordini.

I vantaggi che derivano all’imprenditore che noleggia un bene mobile fornito di tali sistemi sono svariati, sicuramente esso potrà verificare il corretto uso del bene da parte del noleggiante, potrà usufruire inoltre di un servizio di assistenza più accurato e non ultimo, otterrà un effetto deterrente nei confronti dei malintenzionati che vogliano appropriarsi del bene. 

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Il Contenuto del Contratto di Noleggio

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In riferimento al contenuto del contratto di noleggio , le obbligazioni - che entrambe le parti hanno reciprocamente nei confronti dell’altra-  e che sono puntualmente elencate dal contratto di noleggio,  sono la  parte essenziale del contratto  stesso.

Si avrà così  che il noleggiatore dovrà predisporre un documento corretto e completo ed il noleggiante dovrà a sua volta leggerlo con attenzione, e se del caso, trattare le clausole che ritiene eccessivamente vessatorie o restrittive dei propri diritti.

Scopo ultimo di questa fase è la delimitazione del  contenuto del contratto di noleggio, che vada a coprire le varie casistiche in cui le parti potrebbero imbattersi, affinché sia garantita la tutela dei rispettivi diritti.

Il contenuto del contratto di noleggio dovrà essere da un lato la manifestazione della certezza del diritto, raggruppando all’interno delle condizioni generali tutte le norme che si applicano indiscriminatamente a qualsiasi rapporto di noleggio e che il noleggiatore pone nei confronti di chiunque e, dall’altro, dovrà coniugare la necessità della flessibilità commerciale e dunque del bisogno imprescindibile dell’imprenditore di variare alcune condizioni non essenziali a seconda del caso concreto.

In altre parole il contenuto del contratto di noleggio si articolerà in:

- Le condizioni generali;

- Il modulo d’ordine.

Nelle condizioni generali verranno ricomprese tutte le norme che regolano il contratto di noleggio nella sostanza, si citerà ad esempio tutti gli articoli del codice civile di riferimento nonché i requisiti essenziali del contratto stesso; mentre il modulo d’ordine conterrà  tutti gli elementi variabili, che sono peraltro spesso oggetto di contrattazione tra la parte commerciale (l’imprenditore che noleggia) ed il cliente. Inoltre,  sarà discrezione della parti prevedere un’espressa deroga, all’interno del modulo d’ordine, rispetto le condizioni generali, possibilità questa molto utile qualora si desideri disciplinare particolari aspetto del rapporto contrattuale.

A mero titolo esemplificativo. il contenuto del contratto di noleggio si presenterà dunque così suddiviso:

Condizioni generali:

- le parti stipulanti;

- l’oggetto del contratto (godimento di un bene mobile contro corrispettivo);

- durata del contratto con eventuale previsione di rinnovo tacito;

- responsabilità delle parti;

- l’obbligo della consegna del bene;

- l’obbligo del pagamento del corrispettivo;

- responsabilità nella manutenzione, divisa in manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;

- limiti nell’utilizzo del bene oppure previsione di divieto d’uso difforme;

- modalità di risoluzione del contratto.

Modulo d’ordine:

- i beni mobili oggetto della locazione (eventualmente correlando il contratto, di un elenco analitico allegato);

- le modalità della consegna del bene;

- le modalità di pagamento della somma pattuita;

- l’eventuale mora prevista per il ritardo nel pagamento e l’interesse legale applicato;

- l’importo dell’eventuale deposito cauzionale;

- eventuali altre clausole utili a regolare lo svolgimento pratico del noleggio stesso.

Un ulteriore aspetto, da ricomprendersi all’interno delle condizioni generali   del contratto di noleggio è la caparra confirmatoria. Tale deposito –costituito da una somma di denaro che il noleggiante versa nei confronti del noleggiatore all’atto della stipula del contratto-  è uno strumento molto efficace sotto più punti di vista.

Innanzitutto garantisce per l’effettivo adempimento degli obblighi scaturenti dal contratto, fungendo da pronto risarcimento in caso di inadempimento, in secondo luogo, presenta anche una funzione deterrente nei confronti del cliente che avendo depositato una somma di denaro, spesso anche molto ingente, si astiene dal commettere azioni dannose col solo scopo di non perderla.

Nel caso in cui il rapporto giuridico nato dal contratto di noleggio vada a buon fine ed il bene sia riconsegnato, l’imprenditore noleggiatore dovrà riconsegnare l’intera somma.

In riferimento all’ammontare del deposito, è  necessario sottolineare come il deposito cauzionale non possa eccedere il valore del bene noleggiato ma debba, al contrario, essere proporzionato rispetto al valore del bene concesso in uso.

Un’ulteriore precisazione merita poi di essere fatta in riferimento alla clausole vessatorie contenute all’interno del contratto di noleggio, ovvero  quelle clausole che prevedono particolari restrizioni di responsabilità o che hanno la particolare capacità di comprimere od escludere i diritti del contraente che sottoscrive il contratto.

È infatti molto comune  che le condizioni generali del contratto scaturiscano, più che della predisposizione concertata, esclusivamente dalla stesura di una delle due parti.  L’altro contraente (nel caso di specie il noleggiante) si limita al più a sottoscrivere ciò che gli viene presentato così com’è, già preparato. Ai sensi del Codice Civile le clausole vessatorie unilateralmente previste da uno dei due contraenti, proprio per la loro natura particolarmente gravosa per il cliente, sono valide solo se specificatamente approvate per iscritto. È necessario in sostanza, che esse siano richiamate in calce al contratto (anche in modo abbreviato) affinché il cliente le sottoscriva una seconda volta.

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